19 Marzo 2024

La relata di notifica “in formato P7M” | Il #bestiario del #PCT

Il #bestiario del #PCT: tutte le fesserie in cui possiamo imbatterci lavorando con il processo civile telematico.

Credits: Lorenzo Pescatore. Un giudice dispone il rinnovo della notifica poiché “la relata deve essere trasmessa in formato P7M“.

Pillola di informatica per giudici (e non solo).

P7M non è un formato. Piuttosto è l’estensione che viene aggiunta a un file firmato digitalmente in CAdES (che, invece, è un formato). Il predetto giudice mostra una totale confusione e scarsa applicazione nell studio della normativa afferente non tanto al processo civile telematico ma anche, e soprattutto, al Codice dell’Amministrazione Digitale, quel D. Lgs. n. 82/2005 che governa la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Pertanto, un giudice, in virtù del rapporto di lavoro subordinato al Ministero della Giustizia è un dipendente pubblico sotto ogni aspetto, dunque non può trascurare ciò che quel corpus normativo stabilisce. Agevolo slide da una lezione che ho tenuto per un Master nel 2021. L’art. 29 del CAD riconosce ben 3 tipi di formato di firma digitale! CAdES, PAdESXAdES. Il primo funziona così: si prende un file per firmarlo digitalmente, si inserisce il PIN e il file viene inserito in una busta crittografata e perciò al nome del file viene aggiunta l’estensione P7M. PAdES, come spiegato nella slide, è il formato di firma digitale nativo per i documenti PDF. Un file PDF firmato con PAdES non cambia estensione e resta sempre .PDF poiché la firma viene incorporata nel file stesso. Il che rende questo formato nettamente migliore per la firma di questo tipo di file. Il terzo formato, XAdES, è usato per firmare digitalmente i file di dati strutturati di tipo .XML (come “DatiAtto.xml” o le ricevute dei pagamenti telematici) ma qui non ci interessa parlarne. Una relata di notifica presente in un file PDF può legittimamente essere firmata con PAdES e non avere l’estensione .P7M. Non lo dico io, lo dice il CAD ma soprattutto lo ribadiscono le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 10266/2018. Due stralci dalla citata sentenza (cliccate per ingrandire): Ogni volta che incontrerete una bestialità come quella qui riportata, potrete usare questo articolo per le vostre contestazioni. Uniti contro l’analfabetizzazione informatica della giustizia!

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