Gli altri servizi online, purtroppo, non sono giunti ai livelli di meticolosità di Google. L’utente non ci pensa mai ma se dovesse accadere l’irreparabile, i suoi eredi avranno grattacapi notevoli nel tentativo di recuperare informazioni, credenziali e materiale di lavoro – tutta roba che sotto certi aspetti potrebbe anche costituire un ritorno economico nell’immediato presente, nel bel mezzo della tragedia della scomparsa umana, o nel futuro, quale minima garanzia di contributo al sostentamento di chi sopravvive.
Come regolarsi, quindi?
Dal 2007 il Consiglio Nazionale del Notariato si occupa del tema dell’eredità digitale ed ha approntato un decalogo di consigli utili (qui scaricabile in PDF):
1. Il quadro giuridico è incerto. In Italia non esiste una legislazione specifica e non è detto che venga approvata in futuro; anche negli USA solo 5 stati su 50 hanno regole in materia, e neppure troppo chiare. Non contate insomma sul fatto che la legge provvederà per voi.
2. Social network, posta elettronica, dischi remoti, insomma tutti i servizi online che usate sono basati in Italia? Se la risposta è no, ricordate che, se non provvedete per tempo, recuperare i vostri dati potrebbe comportare per i vostri cari costose controversie con elementi internazionali.
3. Alcuni servizi online prevedono che in caso di morte tutti i dati vengano distrutti. Anche se è proprio questo ciò che desiderate, attenzione: alcuni giudici americani hanno ordinato la consegna dei dati agli eredi.
Il consiglio n.3 è di vitale importanza. La maggior parte dei servizi web ha sede legale negli USA ma i server – soprattutto per i servizi offerti in cloud – potrebbero essere sparpagliati in diverse località del mondo, ciascuna con la propria legislazione. ora più che mai è opportuno che il legislatore faccia da propulsore per un intervento normativo in questa materia.
4. Affidate a una persona di fiducia le vostre credenziali d’accesso (username e password per es.) con istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso: distruggere i dati in tutto o in parte, o consegnarli a soggetti indicati da voi. Si chiama mandato post mortem ed è ammesso dal nostro diritto. Se cambiate le password, come è buona regola di sicurezza, ricordate di aggiornare le istruzioni.
5. Se una volta i documenti venivano conservati nelle casseforti e per recuperarli si faceva ricorso a un fabbro, oggi, allo stesso modo, ci si può comportare per i dati conservati sotto password in risorse fisiche, come computer, tablet, smartphone, chiavette USB, dischi esterni. Se nessuno dispone delle password, ci si può rivolgere a servizi specializzati che possono tentare di violare le protezioni e accedere ai dati. L’inconveniente è che questo tipo di servizi è molto costoso. Meglio affidare questi dati a una persona di fiducia.
6. Alcuni siti web promettono, in caso di morte, di recapitare le password alle persone da voi indicate (ad esempio Deathswitch o My Last Email). Negli Stati Uniti è capitato che alcuni di essi siano stati chiusi improvvisamente, ad esempio MYWEBWILL.COM: se scegliete di usare questi servizi quindi prestate molta attenzione all’affidabilità nel lungo termine.
7. Condividere la password con il proprio partner non sembra essere una buona idea, in genere.
Il consiglio n.7 lascia un po’ perplessi, in verità. Salvo casi di manifesta ostilità/infedeltà/antipatia nei confronti del “testatore”, il partner dovrebbe essere la persona più affidabile in assoluto, quindi, perché non consentirgli o consentirle di conoscere le nostre password?
8. Attenzione ai conti correnti online. Affidarne la password a qualcuno non significa lasciargli la risorsa in caso di morte: un conto online non è altro che l’estensione virtuale di un conto reale. Quindi, per esempio, in una coppia non sposata e senza figli, saranno comunque fratelli sorelle e genitori ad ereditare la giacenza sul conto on line, se manca un testamento. Gli eredi possono quindi reclamare quanto loro spetta attraverso i canali tradizionali: il notaio potrà assistervi e consigliarvi.
Sacrosanta osservazione! A meno che non sussistano problemi di fiducia reciproca, sarebbe opportuno pensare alla co-intestazione del conto.
9. Attenzione anche ai dati nella disponibilità del defunto, ma che appartengono a terzi, come datori di lavoro o clienti: di regola vanno loro restituiti.
Il consiglio n.9 getta luce su un problema pressante per tutti quei lavoratori e professionisti che sono obbligati ad ottenere dai clienti il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/03 (il “Codice della Privacy”). Nell’informativa, infatti, si indica sempre chi sarà il responsabile del trattamento di quei dati (es.: Avv. Matteo Luigi Riso) ma mai si pensa al fatto che la persona autorizzata a custodire e mantenere quei dati possa subire eventi che non gli consentano di proseguire il trattamento. Nell’ipotesi estrema della morte, i dati dei miei clienti resterebbero bloccati: per le cause già in corso essi dovranno conferire il mandato alle liti ad un Collega e dovranno prestare un nuovo consenso al trattamento dei dati in favore del nuovo avvocato. I dati personali in mio possesso difficilmente potranno essere restituiti al legittimo titolare, pertanto sarebbe opportuno indicare nell’informativa per il cliente, la garanzia che quelli andranno definitivamente distrutti nella malaugurata ipotesi della mia scomparsa. Parimenti, avendone l’opportunità, sarebbe opportuno indicare in sede testamentaria la volontà che i miei eredi procedano a detta distruzione.
10. I notai italiani si occupano di eredità digitale sin dal 2007. In caso di dubbio, affidatevi al vostro notaio di fiducia con il quale potrete trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze reali e digitali.
L’esauriente elencazione fatta dal CNN non richiede ulteriori commenti. L’unica postilla possibile è quella di individuare sin d’ora le modalità migliori per la salvaguardia, la trasmissione o la distruzione di dati, informazioni, documenti e credenziali d’accesso alla vostra vita digitale. Occorre valutare bene la qualità dei rapporti familiari e stabilire per che via procedere, se scegliere una o più persone fidate cui trasmettere il proprio patrimonio digitale oppure disporre che l’esecutore testamentario proceda alla definitiva distruzione di quanto inserito in quel patrimonio digitale. Nella seconda ipotesi, inoltre, è sempre possibile disporre che il proprio avvocato di fiducia in vita sia il soggetto delegato a procedere in un senso o nell’altro e, comunque, qualora intendiate prendere provvedimenti in merito, è sempre consigliabile chiedere una consulenza.
Rif. normativi.
- Successioni: Codice Civile, Libro II “Delle Successioni”, artt. 456-809. vedi su AltaLex.
- Codice della privacy: D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, vedi su sito web Autorità garante per la tutela dei dati personali.